Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 21 del 4-2-2005.htm
Determinazione per l’anno 2005 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 4
Febbraio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 21
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2005 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Contribuzione dovuta per gli apprendisti .
SOMMARIO:
Minimali di retribuzione per la
generalità dei lavoratori;
Retribuzioni convenzionali in genere;
Rapporti di lavoro a tempo parziale;
Quota
di retribuzione soggetta nell'anno 2005 all'aliquota aggiuntiva di un
punto percentuale ai sensi
dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;
Massimale annuo della base
contributiva e pensionabile;
Limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi;
Valore degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
Regime di decontribuzione delle
erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs.
2.9.1997, n. 314);
Contributo apprendisti per l'anno
2005;
Massimale giornaliero per i
contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato.
Rivalutazione dell’importo a carico
del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
Regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2005.
1. Minimali di
retribuzione per la generalità dei lavoratori
Il D.L. 9.10.1989, n. 338,
convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero
da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più volte precisato, anche
i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva
posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della
predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si
devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti
sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, co. 25 della
legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando
che:
"
L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di
pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e
assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative nella categoria
." (1)
La norma di cui all'art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs.
n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione
minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia
ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.
Poiché è stato accertato
dall'Istat che, nell'anno 2005, la variazione percentuale ai fini della
perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,0 % nelle tabelle A)
e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da
valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2005 a seguito dell'applicazione
di tale aliquota.
Si ricorda che tali limiti
devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a €
39,94
(9,5% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti in vigore all’ 1.1.2005, pari a €
420,43
mensili) (3) (4).
Anno 2005
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld
420,43
Minimale giornaliero (9,5%)
39,94
Inosservanza del minimale nelle ipotesi di corresponsione da parte de
datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Si rammenta che non sussiste
l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in
caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi
di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al limite minimo.
Si richiamano le istruzioni
impartite al riguardo con le circolari di cui nota (5).
2. Retribuzioni
convenzionali in genere.
Ai fini dell’individuazione del
limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento
occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981,
convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una
retribuzione minima di € 5,16 (6). Il limite minimo di retribuzione
giornaliera per le retribuzioni in argomento, già fissato a seguito degli
adeguamenti annuali in € 20,72 (7) é pari, per l’anno 2005, a
€ 22,19
.
anno 2005: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
22,19
2.1. Lavoratori di
società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6.11. 2001, n.
423 è iniziato, a partire dall’anno 2002, il processo di riforma della
disciplina recata dal D.P.R. n. 602 /1970 finalizzato al raggiungimento
dell’equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci
lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori
dipendenti da impresa.
Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento (gennaio -dicembre
2002) che ha previsto l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della
base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, a partire dall’ 1.1.2003 e sino al 31.12.2006, si attuerà la
seconda e ultima fase ossia quella del progressivo innalzamento della retribuzione
imponibile ai fini contributivi finalizzata al graduale superamento dello
speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.
Le modalità di incremento della retribuzione sono quelle previste
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 423/2001.
In particolare la norma stabilisce che, ai fini del versamento della
contribuzione I.V.S. e delle contribuzioni minori l’imponibile giornaliero,
di cui all’art. 2, debba essere, a decorrere dall’anno 2003 , annualmente
aumentato nella misura percentuale prestabilita.
Poiché però il decreto prevede per le varie forme assicurative un
diverso sistema di calcolo dell’incremento retributivo (per l’I.V.S.
l’incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le
contribuzioni minori con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione)
per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno, per il versamento
della contribuzione previdenziale e assistenziale, due distinti imponibili
giornalieri.
Tale differenziazione verrà meno soltanto a partire dall’ 1.1.2007
poiché come previsto dall’art. 3, comma 4 , del D.L.gs. 423/2001 da
tale periodo la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di
tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970
, dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei
lavoratori (art.1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 convertito con la legge
389/89) senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative (8).
2.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione IVS ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs.n. 423 del 2001.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423
del 2001 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31.12.2006, per ciascun
socio lavoratore, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S.,
l’imponibile giornaliero, di cui all’art. 2, deve essere annualmente
aumentato nelle misure percentuali prestabilite.
Come è noto, l'imponibile
giornaliero, di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, non può essere
inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane
utili ai fini pensionistici (9). Tale limite di retribuzione settimanale per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito nella misura
del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2005 ammonta a
€ 420,43
, il 40% risulta pari ad una
retribuzione settimanale di
€
168,17
.
.
Pertanto, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2
del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per l'anno 2005 in
€ 28,03
(168,17:
6).
Per quanto riguarda la percentuale di incremento retributivo, da
applicare in aggiunta all’imponibile convenzionale, la norma stabilisce che
la stessa debba essere calcolata sulla differenza retributiva esistente tra
l’importo determinato, per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il
corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno
dal relativo C.C.N.L., o da quello del settore o della categoria affine (10).
Per l’anno 2005 detta percentuale è pari al 75%.
In ordine al minimo contrattuale giornaliero, da prendere a riferimento
ai fini del calcolo del differenziale, si precisa che lo stesso deve
intendersi riferito agli elementi retributivi costituiti da paga-base,
indennità di contingenza e dall’elemento distinto della retribuzione (E.d.r.)
ed è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla qualifica e/o
livello di appartenenza del socio) diviso il periodo medio di occupazione
mensile, che è pari, in ogni caso, a 26 giornate.
Il criterio fin qui illustrato ha, infatti, natura convenzionale e
pertanto trova applicazione anche nei casi in cui i contratti collettivi
prevedano una distribuzione del lavoro su un diverso numero di giornate.
Il contratto collettivo da applicare, ai fini del calcolo del
minimo contrattuale, è quello vigente al 1° gennaio 2005.
Eventuali variazioni della retribuzione giornaliera che dovessero
intervenire nel corso dell’anno (es. rinnovo contrattuale) non
comportano una immediata rideterminazione degli imponibili previdenziali e
ciò in considerazione del criterio convenzionale adottato ai fini del calcolo
degli stessi.
I nuovi valori retributivi dovranno essere utilizzati, ai fini del
calcolo del differenziale, soltanto a partire dall’anno successivo a quello
in cui è intervenuta la variazione (11).
Si fornisce, di seguito, un esempio di calcolo dell’imponibile
giornaliero ai fini I.V.S. ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 423/2001.
C.C.N.L. di riferimento:
PULIZIA del 26/06/2003
determinazione dell’imponibile
giornaliero, ai fini I.V.S., per il personale rientrante nel 5° livello
1.
Imponibile
giornaliero utile all’accredito delle
52 settimane
€ 28,03
2.
Retribuzione
contrattuale mensile 5° livello
€ 1113,47*
3.
Retribuzione
contrattuale giornaliera
(importo di cui al punto 2 : 26)
€ 42,82
4.
Differenza
retributiva
(importo di cui al punto 3 – importo di cui al punto 1)
€ 14,79
5.
Incremento
retributivo anno 2005
( 75%
dell’importo di cui al punto 4)
€ 11,09
6.
Imponibile
giornaliero ai fini I.V.S.
(somma degli importi di cui ai punti 1 e 5)
€ 39,12
7.
Imponibile
mensile (26 x importo di cui al punto 6)
€ 1017,12
8.
Imponibile
mensile per il Mezzogiorno (24 x importo di cui al punto 6)
€ 938.88
* Retribuzione base + E.D.R.
Restano salve le
determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai
sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970.
Qualora la retribuzione
corrispondente alla classe iniziale di contribuzione sia di importo inferiore
a quello dell’imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell’art. 3 comma
1 del D.Lgs. 423/2001, la contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su
quest’ultimo.
Ciò non comporterà una
rideterminazione di tutte le classi di contribuzione poiché detto
imponibile non costituisce la retribuzione di una nuova classe iniziale
di retribuzione ma un semplice parametro retributivo di riferimento ai fini
dell’individuazione delle classi di contribuzione da applicare.
In particolare, dovranno
ritenersi confermate soltanto le classi che prevedono una retribuzione
superiore o uguale al predetto imponibile.
2.1.2. Imponibile
giornaliero ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs. n. 423 del 2001.
In base alle previsioni
contenute nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 anche l’imponibile
giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori
deve essere gradualmente aumentato nella misura e secondo le modalità
temporali previste al comma 1.
L’imponibile di riferimento sul
quale calcolare gli aumenti prefissati è, come per l’assicurazione I.V.S.,
quello previsto dall’art. 2 , ma la percentuale di incremento retributivo,
che per l’anno 2005 è pari al 75%, deve essere calcolata sul differenziale
esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione
giornaliera.
Per l’anno 2005 l’imponibile
giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari a
€ 28,03
.
1.
Imponibile
giornaliero utile all’accredito delle
52 settimane
€ 28,03
2.
Limite
minimo di retribuzione giornaliera
€ 39,94
3.
Differenza retributiva (importo di
cui al punto 2 – importo di cui al punto 1)
€ 11,91
4.
Incremento
retributivo anno 2005
(75% dell’importo di cui al punto 3)
€ 8,93
5.
Imponibile
giornaliero minimo ai fini I.V.S.
(somma degli importi di cui ai punti 1 e 4)
€ 36,96
Anno 2005
Euro
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini delle
assicurazioni minori
36.96
Imponibile mensile convenzionale (26gg)
960.96
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno
(24gg)
887,04
2.1.3.
Imponibile minimo giornaliero ai fini I.V.S..
L’imponibile giornaliero da
assumere ai fini I.V.S., calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 3
comma 1 del D.Lgs. n. 423/2001, non può essere inferiore a quello da assumere
ai fini del versamento delle contribuzioni minori che, come affermato al
punto 2.1.2, è pari per l’anno 2005 a
€
36,96
.
Detto importo costituisce,
pertanto, il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è
possibile scendere ai fini della determinazione dell’imponibile da utilizzare
ai fini pensionistici.
Anno 2005
Euro
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini I.V.S.
(comma 3 art. 3 D.Lgs.423/2001)
36,96
Imponibile mensile convenzionale (26gg)
960,96
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (24
gg)
887.04
2.1.4. Periodi di
occupazione media mensile.
L'art. 4, co.1, del D. L.gs. n.
423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il
periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale. Il comma 2 della stessa norma ha invece modificato il
percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative (12) per i
territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata.
Anno
Numero giornate
2005
24
2006
26
E' lasciata la possibilità agli
organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche
più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante
territorio nazionale.
2.2. Cooperative sociali.
Come noto, in assenza dei
decreti ministeriali adottati in base all’art. 35 del T.U. approvato
con D.P.R.. n. 797 del 1955, l’obbligo contributivo deve essere assolto
da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto,
applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per
la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (13).
Si fa riserva di istruzioni in
merito all’incidenza delle disposizioni contenute nella L. 3 aprile
2001 n. 142 per le cooperative sociali.
2.2.1. Imponibile
giornaliero.
Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito
(art. 2) che dall’ 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle
cooperative operanti nell’area dei servizi socio assistenziali ed educativi,
l’imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di
assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per
assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (14).
Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del
trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.
Poiché detto trattamento minimo
per l'anno 2005 ammonta a € 420,43, il 40% risulta pari ad una retribuzione
settimanale di € 164,17. Pertanto il predetto imponibile giornaliero
convenzionale è determinato per l'anno 2005 in €
28,03
.
Anno 2005: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M.
22/9/2000
Euro
Limite settimanale per l'accredito dei contributi
168,17
Imponibile giornaliero
convenzionale
28,03
Imponibile mensile convenzionale (26 gg)
728,78
Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore
adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del
1955.
2.2.2 Periodi di
occupazione media mensile.
Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha
stabilito all’art. 1 che dall’ 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile,
ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria
dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio
assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative.
I periodi di occupazione media
mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell’art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.
2.3. Retribuzioni
convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).
Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi
delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma
il rinvio ad apposita circolare da emanare (15).
2.4. Retribuzione
convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).
Per i soci delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione
convenzionale per l'anno 2005 è fissata in
€ 555,00
mensili (22,19 x 25gg.).
Anno 2005: soci delle cooperative della piccola pesca
Retribuzione convenzionale mensile
Euro
555,00
2.5. Lavoratori a
domicilio.
Il limite minimo di
retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione
all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art.
22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice
è pari per l’anno 2005 al 2,0%, il limite minimo di retribuzione giornaliera
per i lavoratori a domicilio già fissato in € 21,75 è pari, per il 2005, a
€ 22,18
(16). Detto limite deve
essere comunque ragguagliato a
€ 39,94
(17).
Si rammenta che anche per i
lavoranti a domicilio trova applicazione l’art.1, co. 1, della legge n. 389
del 1989.
3. Rapporti di
lavoro a tempo parziale.
Si rammenta che anche per i
rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della
legge n. 389 del 1989 (18), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro
fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la
retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella
stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve
adeguarsi, se a tali minimali inferiore (19).
L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338
del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000, stabilisce il
criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a
decorrere dall’1.1.1989 (20).
In linea generale, nell’ipotesi
di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il
seguente:
(€ 39,94) x (6) / (40) = € 5,99
Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si
rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.
4. Art. 3-ter della
legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è
dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (21) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione
pensionabile è stata determinata per l'anno 2005 in
€ 38.641,00
.
Pertanto a decorrere
dall’1.1.2005 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota
di retribuzione eccedente il limite annuo di € 38.641,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a
€ 3220,00
.
Anno 2005
Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
38.641,00
Importo mensilizzato
3220,00
Si ribadisce che ai fini del
versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il
criterio della mensilizzazione (22).
5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e
pensionabile.
Il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge
8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il
sistema contributivo (23) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,0
%
, è pari, per l'anno 2005, a €
84.049,00.
anno 2005
Euro
Massimale annuo della base contributiva
84.049,00
Si rammenta che dall’1.1.2003 è
stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art.3, comma 7, del
D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (24) è fissato nella
misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento
minimo di € 420,43 per l'anno 2005 risulta, pertanto, pari ad una
retribuzione settimanale di
€
168,17
.
Anno 2005
Euro
Trattamento minimo di pensione
420,43
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
168,17
Limite annuale per l’accredito dei contributi
8744,84
L'art. 7 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca
marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250
(25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art.
43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere
dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione
di tale previsione si rimanda alla circolare n. 41 del 22.02.2002.
7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro
dipendente.
Si riportano i predetti importi
per l’anno 2005 (26) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati
dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Anno 2005
Euro
Erogazioni liberali (tetto)
258,23
Valore delle prestazioni e delle
indennità sostitutive della mensa
5,29
Fringe
benefit (tetto)
258,23
Indennità di trasferta intera Italia
46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia
30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia
15,49
Indennità di trasferta intera estero
77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero
51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero
25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)
1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)
4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)
2065,83
Per la materia si rinvia alla
circolare n. 263 del 24.12.1997.
In particolare per il valore
delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la
circolare n. 104 del 14.05.1998 mentre per l’azionariato dei dipendenti
circolare n. 11 del 22.01.2001.
8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti
collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n.
448).
Per effetto di quanto disposto
dall’art. 43, comma 2, lett.b) della legge n. 448/2001 l’importo massimo
della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo
livello di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in
legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella misura del 3% della retribuzione
annua.
9. Contributo
apprendisti.
Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi
fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2005:
Apprendisti
FPLD
a) contributo settimanale base
Euro
0,0868
b) contributo settimanale adeguamento
Euro
2,71
CUAF
contributo settimanale
Euro
0,0341
Maternità
contributo settimanale
Euro
0,0165
INAIL
contributo settimanale
Euro
0,0930
TOTALE
contributo settimanale
esclusa INAIL
Euro
2,85
Compresa INAIL
Euro
2,94
Nota: contributo maternità +
contributo INAIL = € 0,11
Per le aziende artigiane resta
fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a
€ 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).
L'aliquota a carico
dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.
10. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità
dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto
dall’art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n.
48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo
determinato è confermato, per l’anno 2005, in
€ 67,14
.
anno 2005
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
67,14
11. Rivalutazione
dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità
obbligatoria.
Con riferimento alle istruzioni
fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002 si comunica che
l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio
dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n.
151, è pari, per l’anno 2005, a
€
1747,82
.
anno 2005
Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per
prestazioni di maternità obbligatoria
1747,82
12. Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2005.
Le aziende che per il
versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2005 non hanno potuto
tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono
regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (28).
Detta regolarizzazione deve essere
effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione
in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.
12.1.
regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 3).
Ai fini della compilazione del
modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
-
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’
1.1.2005 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
-
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
Gli organismi cooperativi ex
D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 2.1.,
riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle
differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri
"
B/C
" del mod. DM10/2,
preceduto dalla dicitura "
Diff.
IVS
" e dal codice "
M188
"; nella casella "
retribuzioni
" dovrà essere
indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini
pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle
"
numero dipendenti
" e
"
numero giornate
".
Per la regolarizzazione delle
differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei
righi in bianco dei quadri "
B/C
"
del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura
"Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n.
423/2001 "
e dal codice
"M301";
nella casella "
retribuzioni
"
dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile
ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere,
invece, indicato nelle caselle "
numero
dipendenti
" e "
numero
giornate
".
12.2. regolarizzazione di cui al punto 4).
L'importo della differenza
contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà
riportato in uno dei righi in bianco del quadro "
D
" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con
la circolare n. 166 del 21.12.2004, in relazione alla gestione di
appartenenza del lavoratore.
12.3. regolarizzazione di cui al punto 9).
Per il versamento delle
eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli
apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei
quadri "
B/C
" del mod.
DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "
M189
" e dalla dicitura "
Diff. Appr
.". Nessun dato deve
essere riportato nelle caselle "
numero
dipendenti
", "
numero
giornate
" e "
retribuzioni
".
Il Direttore Generale
Crecco
Riferimenti normativi:
(1) Si veda la circolare n. 40 del 20.2.1996.
(2) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati
ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del
costo della vita calcolato dall'Istat.
(3)L’indice del 2,0% è utilizzato agli effetti della
determinazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine
di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati.
Detti valori acquisiranno carattere di definitività in
seguito all’emanazione del previsto D.M.
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989,
convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5) Cir. 9674 del 06.05.78, Cir. n. 806 del 21.07.1986,
Cir. 205 del 25.07.95, e da ultimo Cir. n.33 dell’8.02.2002 punto 1.1..
(6) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali
(in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della
legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che
risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima
volta o perché modificati).
(7) Si vedano le circolari n. 100 del 22 maggio 2000, n.
33 dell’ 8 febbraio 2001 e n. 36 dell’8 febbraio 2002.
(8) Si veda la
circolare n. 33 del 4.2.2002
.
(9) Art. 7, c. 1,
primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2,
della legge 7/12/1989, n. 389.
(10) Per
l’individuazione del C.C.N.L. da applicare si veda la circolare n. 192 del
3.8.90.
(11) Ad esempio se
la variazione è intervenuta nel corso dell’anno 2004 il nuovo valore
retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a partire dall’ 1.1.2005.
(12) Già fissato dall’art. 4 del D.M. 3.12.1999.
(13) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito
nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall’art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella
legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare n. 200 del 4.12.2000.
(14) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della
legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge
7.12.1989, n. 389.
(15)Si vedano
anche le circolari n. 36 dell’8.02.2002 e 26 del 6.02.2003
(16) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(17) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come
modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge
n. 389/1989.
(18) In base a tale disposizione la retribuzione da
prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi
o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(19) Pertanto in tale settore l’esistenza di appositi
minimali non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del
disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
(20) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
circolare n. 68 del 10.4.1989.
(21)Determinata
ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67;
circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.
(22)Si veda la
circolare n. 166 del 2004.
(23)Si veda
nota precedente
.
(24) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
(25)Cfr.art.
69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.
(26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con
D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del
1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il
2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo
stesso periodo dell'anno 1998.
(27)Cfr.anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997
e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si
rimanda alla nota n. 1 della circolare n. 12 del 20/1/2000 e circolare n. 178
del 12.12.2002 e circ. n. 196 del 23.12.2003
(28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292
del 23.12.1993, punto 1).
Tabella A Anno 2005 (valori espressi in euro)
Settore
Qualifiche
Industria
Dirigente
Impiegato
Operaio
110,50
33,38
31,17
(1)
(1)
Amministrazioni dello Stato ed
Altre Pubbliche Amministrazioni
84,01
40,00
35,57
(1)
Artigianato
35,57
31,17
(1)
(1)
Agricoltura
88,42
46,63
35,54
(2)
Credito assicurazioni e servizi
110,50
37,79
35,57
(1)
(1)
Commercio
110,50
31,17
31,17
(1)
(1)
(1)
Da adeguare a euro 39,94 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983,
n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2)
Non soggetto all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 della legge n.
638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.
Tabella B Anno 2005 (valori espressi in euro)
Qualifiche
Settore
Impiegati
Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle
Docenti e non
Docenti e non
Scuole materne autonome o da
docenti con
docenti
altre istituzioni ivi comprese
funzioni direttive
le IPAB
42,24
19,53
15,62
(1)
(1)
Istruzione ed educazione
43,32
19,53
19,53
scolare non statale
(1)
(1)
Assist.za sociale svolta da
istituzioni sociali assistenziali
42,24
17,53
13,68
ivi comprese le IPAB
(1)
(1)
Attività di culto, formazione
42,24
17,53
13,68
religiosa ed attività similari
(1)
(1)
Dirigente
Impiegato
Operaio
Spettacolo
90,66
27,26
21,44
(1)
(1)
Attività circensi e dello
76,30
23,39
17,53
spettacolo viaggiante
(1)
(1)
Capo Ufficio
Impiegati
Agenti di assicurazione in
Imp. 1^ cat.
2^ e 3^ cat.
gestione libera
27,26
19,53
(1)
(1)
Agricoltura
Impiegati
(per il solo personale impiegatizio
di concetto
d’ordine
a prestazione ridotta a servizio
31,17
25,35
di più aziende)
(1)
(1)
Personale docente
Amministrazione statale
e non docente
19,53
(1)
Assicurazioni
Ispettori
(per il solo personale addetto alla
organizzazione produttiva e alla
di organizzazione
Produttiva
Produzione
Cat. A
Produzione
Cat. B/C
Produzione)
70,77
35,57
23,39
(1)
(1)
Segue tabella B
Assistenza domiciliare svolta
11,73
In forma cooperativa
(1)
Personale fatica,
Credito
custodia, pulizia
(per il solo personale ausiliario)
15,62
(1)
Operai
Servizio di pulizia disinfezione e
3 livello
4 livello
5 livello
disinfestazione
19,53
17,53
15,62
(1)
(1)
(1)
Proprietari di fabbricati (per il
Pulitori
solo personale addetto alla pulizia
negli stabili adibiti ad uso di
15,62
abitazione od altro uso)
(1)
Capo barca
Capo pesca
Marinaio
Pesca costiera e mediterranea
Motorista
25,35
23,39
19,53
(2)
Comandante,
1° ufficiale
coperta,
2° ufficiale
coperta,
Direttore
macchina
macchinista
Macchinista
48,92
35,77
30,13
Pesca oltre gli stretti
Nostromo, capo
Marinaio,
Mozzo
mac.na, capo pes.
cuoco, ecc.
26,39
20,73
19,53
(2)
(2)
Redattore
Praticante
Collab./Corrisp.
Giornalisti
65,71
46,63
11,73
(1)
(1) Da adeguare a euro 39,94 ai sensi
dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
(2) Da adeguare a euro 22,19 ai sensi dell'art. 22 della
legge n. 160/1975